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L'apprendistato

L’apprendistato professionalizzante o “CONTRATTO DI MESTIERE “ è un contratto di lavoro finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale attraverso una formazione mirata all’acquisizione delle competenze professionali o alla riqualificazione di una professionalità, il contratto si rivolge ai giovani nella fascia d’età 18-29 anni, la durata minima del contratto di apprendistato è di 6 mesi. Per chi è in possesso di una qualifica professionale, il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. 

L’apprendistato professionalizzante può essere, altresì, stipulato per le medesime finalità con soggetti percettori di strumento di sostegno al reddito legati alla disoccupazione (compresi i lavoratori in mobilità), senza vincoli anagrafici. La formazione di base su competenze trasversali non è obbligatoria solo per i soggetti over 29 percettori di disoccupazione, che abbiano già avuto esperienze lavorative, in quanto si presume siano già in possesso di tali competenze. 

Al datore di lavoro che stipula contratti di apprendistato vengono riconosciuti incentivi economici e normativi a patto che assolva agli obblighi informativi relativi all’avvio del contratto, nonché alla formazione dell’apprendista finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversale. 

Piano formativo individuale 

La normativa individua esplicitamente la necessità di un percorso di formazione formale (di durata minima di 120 ore retribuite all’anno) da realizzare in un ambito formativo specifico e in situazione non produttiva (Agenzia formazione accreditata/Azienda). 

Nello specifico per quanto riguarda il monte ore totale della formazione in relazione al titolo di studio del lavoratore apprendista, la normativa di riferimento prevede: 

  • 120 ore, per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado; 
  • 80 ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; 
  • 40 ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente. 

Il PFI deve essere stilato in modo “preciso” tanto nella forma quanto nella sostanza. 

Il format di PFI in genere si articola in: 

  1. una parte “socio-anagrafica” che dichiara i dati dell’impresa, del tutor aziendale e dell’apprendista (compreso il suo percorso formativo e professionale precedente); 
  2. una parte “formativa” in cui viene descritto il percorso formativo dell’apprendista 

Il tutor aziendale 

Quando l’azienda assume l’apprendista deve nominare il relativo “tutor aziendale che è un lavoratore dell’azienda incaricato di seguire l’apprendista in tutto il suo percorso formativo. 

Il tutor aziendale ha il compito di facilitare l’inserimento lavorativo e lo sviluppo formativo dell’apprendista e ne diventa un riferimento insostituibile. Il tutor aziendale è la persona che svolge il ruolo di guida e supporto del percorso d’inserimento e formazione dell’apprendista. Egli dovrà seguire il giovane in tutto il periodo di apprendistato, preoccupandosi in particolare di facilitare: 

  • l’inserimento in azienda da punto di vista organizzativo relazionale 
  • la comprensione dei compiti lavorativi richiesti dalla mansione affidata 
  • la realizzazione del percorso formativo complessivo. 

La figura del tutor aziendale può essere svolta da un dipendente formalmente designato, in possesso delle seguenti caratteristiche: 

  • svolgere attività lavorative coerenti con la mansione dell’apprendista 
  • possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa (questo requisito non si applica qualora non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di tali caratteristiche) 
  • seguire non più di 5 apprendisti 

Nelle aziende con meno di 15 dipendenti e nelle aziende artigiane la funzione di tutor può essere svolta dal titolare, da un socio, da un familiare coadiuvante. 

La capacità formativa interna dell’azienda 

Il contratto di apprendistato va stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere il piano formativo individuale, definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. 

La formazione può essere svolta internamente o esternamente all’impresa. Infatti, se l’azienda possiede alcuni precisi requisiti e dichiara la “capacità formativa interna” può anche gestire direttamente la formazione. La responsabilità della formazione è in capo direttamente all’impresa. Per gestire la formaizone internamente deve essere in possessi della “capacità formativa” ovvero disporre di: 

  • locali idonei per la formazione (si richiedono spazi distinti rispetto a quelli di lavoro dell’apprendista e rispetto delle norme sulla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, ecc.); 
  • disponibilità di personale in grado di trasferire conoscenze, abilità, competenze: in alcuni casi si specifica che tali figure possono anche non essere dipendenti diretti dell’azienda ma collaboratori, docenti, fornitori esterni, ecc.);  
  • individuazione di un tutor. 

Il ruolo della Federdat Service 

La Federdat Service si pone dunque a supporto del datore di lavoro con capacità formativa interna offrendo servizi di consulenza specialistica volti all’assolvimento di tutti gli oneri scaturenti dall’applicazione di un contratto di apprendistato. 

Nel dettaglio offriamo: 

  1. Consulenza annuale per l’attivazione dell’apprendistato (redazione del PFI – Piano formativo individuale e supporto nella gestione delle comunicazioni di legge). 
  2. Fornitura piattaforma e-learning che garantisce il tracciamento delle attività svolte on line dall’apprendista. Attraverso la piattaforma è possibile assimilare direttamente in azienda, On-Line la Formazione di Base e Trasversale prevista per gli apprendisti, programmando il calendario delle lezioni in modo non continuativo, secondo le esigenze di produttività aziendale. Lo strumento si pone quale supporto per il tutor nell’erogazione della formazione. 
  3. Fornitura materiale didattico, precaricato in piattaforma e-learning, conforme ai dettami previsti dalla Regione Campania, Lazio, Piemonte, Lombardia e Veneto. 
  4. Registro Formativo delle presenze per la Formazione Professionalizzante.